ELENCO DELLE ESENZIONI PREVISTO DAL NOSTRO SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

esenzione_reddito

Sono esenti:

  • Bambini di età inferiore a 6 anni ed anziani di età superiore a 65 anni con reddito lordo del nucleo familiare fino a € 36.151,98.
  • Titolari di pensione sociale o assegni sociali e i loro familiari a carico.
  • Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Per l’esenzione per reddito bisogna considerare il reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell’anno precedente.

Per familiari a carico si intendono tutti i familiari non indipendenti ossia titolari di un reddito annuo inferiore a € 2.840,51 euro.

Per disoccupato si intende il soggetto che abbia cessato (per qualunque motivo) l’attività lavorativa e che sia iscritto all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova assunzione.

L’esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza, ed ha una validità di un anno.

esenzione_patologia

Le esenzioni per patologia sono applicate solo per le prestazioni di diagnostica correlate alla patologia stessa. Per ottenere l’esenzione è necessario esibire presso il proprio Distretto di residenza una documentazione medica che attesti lo stato di patologia per cui si richiede l’esenzione ticket.

esenzione_malattie_ereditarie

Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L’esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza presentando una certificazione idonea, rilasciata per quella malattia da una delle strutture riconosciute dalla Regione come presidio di riferimento.

L’esenzione può essere estesa anche a più malattie. La durata dell’esenzione viene stabilita dalla ASL che rilascia il documento.

esenzione_invalidità

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa per la generalità di prestazioni:

  • Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^;
  • Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
  • Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^;
  • Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
  • Invalidi civili con assegno di accompagnamento;
  • Ciechi e sordomuti (ex Legge 02.04.1968, n. 482);
  • Ex deportati nei campi di sterminio nazista;
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza o di accompagnamento (Legge 289/90, D.Lgs. n. 124/98, art. 5 comma 6);

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia:

  • Invalidi di guerra appartenenti alle categoria dalla 6^ alla 8^;
  • Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
  • Infortuni sul lavoro o affetti da malattie professionali;
  • Invalidi per servizio appartenenti alle categoria dalla 6^ alla 8^ ;
  • Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
esenzione_gravidanza

Le donne in gravidanza possono effettuare alcune prestazioni di laboratorio in esenzione dal pagamento del ticket. Ciò è stato disposto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1998.

Si riassumono le prestazioni di laboratorio in esenzione:

All’inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana, e comunque al primo controllo:

Emocromo

Gruppo sanguigno abo e rh

Got, Gpt,

Anticorpi anti Rosolia IgG e IgM (in caso di IgG negative ripetere entro la 17° settimana), Anticorpi anti Toxoplasmosi IgG e IgM (in caso di igG negative ripetere ogni 30-40 gg. sino al parto)

TPHA e VDRL

Anticorpi anti HIV

Glicemia

Esame delle urine

Test di Coombs indiretto (in caso di donne rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34° – 36° settimana)

Tra la 14ª e la 23ª settimana:

Esame delle urine (*)

Tra la 24ª e la 27ª settimana:

Glicemia

Esame delle urine (*)

Tra la 28ª e la 32ª settimana:

Emocromo

Ferritina ( in caso di riduzione del volume globulare medio )

Esame delle urine (*)

Fra la 33ª e la 37ª settimana:

HbsAg

Anticorpi anti hcv

Emocromo

Esame delle urine (*)

Anticorpi anti HIV

Tra la 38ª e la 40ª settimana:

Esame delle urine (*)

(*) In caso di presenza significativa di batteri anche urinocoltura ed antibiogrammi.

Le suddette analisi sono effettuabili in convenzione presso le strutture accreditate quando sia prevista dal nomenclatore tariffario il convenzionamento esterno. In caso di minaccia di aborto sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza.

Inoltre tutte le indagini appropriate per la diagnostica prenatale in caso di rischio per il feto.

Infine, tutte le diagnostiche necessarie per il trattamento di malattie preesistenti o insorte in gravidanza, con conseguente rischio per la donna o il bambino.